Le Parti interessate non rivendicheranno alcuna compensazione finanziaria per contratti nazionali per la difesa allo scopo di creare o ristrutturare un'entita' legale che possa essere considerata dalle Parti stesse come una STD, che generi un trasferimento di Informazioni Tecniche dal contraente a questa entita', a condizione che tale entita' e/o contraente in questione adempia a tutti gli obblighi in materia di dette compensazioni in base ai contratti nazionali per la difesa, firmati dalle Parti con il contraente.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art41 · fonte su Normattiva