1. Le Parti valuteranno la possibilita' di definire accordi per salvaguardare e armonizzare le disposizioni e le procedure nei rispettivi territori per le invenzioni che incorporano Informazioni Tecniche classificate prodotte nei territori delle Parti, per cui e' richiesta la tutela tramite brevetto o strumento simile. Lo scopo dei suddetti accordi e' anche quello di stabilire procedure semplificate per la trasmissione dei documenti inerenti all'archiviazione e all'esercizio di tali diritti. 2. Nel caso in cui si ritenga necessario apportare modifiche alle disposizioni degli accordi internazionali che, vincolano le Parti o alle leggi e normative delle Parti, queste ultime adotteranno le misure necessarie allo scopo di gestire tali modifiche conformemente alla legislazione nazionale e ad altre procedure nazionali pertinenti.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art43 · fonte su Normattiva