Le Parti si consulteranno al fine di armonizzare le rispettive procedure di gestione dei programmi e di acquisizione degli equipaggiamenti. 2. Le Parti individueranno i metodi ed i mezzi per assegnare l'incarico ed i fondi ad un'organizzazione con personalita' giuridica che gestisca i programmi e proceda ad una comune acquisizione degli equipaggiamenti.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art48 · fonte su Normattiva