[1]Spese e costi

[2]1. Le spese ordinarie effettuate nel corso della trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, a meno che non venga diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Nel caso in cui la richiesta dovesse comportare spese elevate o straordinarie, le Parti si consultano al fine di stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalita' con le quali vengono sostenute le spese. 2. Salvo altrimenti concordato dalle Parti, i costi relativi alle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente. 3. Salvo altrimenti concordato tra le Parti, i costi relativi al viaggio e all'alloggio sono sostenuti dalla Parte inviante.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-25;148~accordo-art10 · fonte su Normattiva