[1]Richieste di assistenza
[2]1. La cooperazione prevista dal presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate da parte dell'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritenga che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorita' competente. 2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto ed inoltrate tramite i canali di cui all'articolo 5, punto 2. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni lavorativi. 3. Le richieste di assistenza devono contenere: (a) il nome dell'Autorita' competente richiedente; (b) il nome dell'Autorita' competente, alla quale e' presentata la richiesta di assistenza; (c) i dettagli sul caso; (d) l'obiettivo e i motivi della richiesta; (e) una descrizione dell'assistenza richiesta; (f) ogni altra informazione che possa contribuire ad un'effettiva esecuzione della richiesta.
Testo vigente dal 15 ottobre 2024
