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[1]Le Societa' commerciali, industriali, finanziarie (ivi comprese le Societa' per assicurazione e gli Istituti pubblici di assicurazione sulla vita umana), domiciliate nel territorio di una delle Alte Parti contraenti e ivi validamente costituite in conformita' delle leggi rispettive, saranno, con le modalita' e salvo i limiti fissati dalle leggi in vigore, riconosciute come aventi l'esistenza legale nel territorio dell'altra, e potranno, anche per mezzo di filiali, succursali od agenzie, esercitarvi la loro attivita' e tutti i loro diritti, compreso quello di adire i tribunali sia per intentarvi un'azione sia per difendersi.
[2]In ogni caso le dette Societa' godranno, nel territorio dell'altra Parte, degli stessi diritti che sono o saranno accordati a Societa' similari di un altro qualsiasi Paese.
[3]Le dette Societa' e Istituti non dovranno pagare, per l'esercizio di affari commerciali od industriali nel territorio dell'altra Parte, imposte, tributi o tasse diverse o piu' elevate di quelle pagate dalle Societa' e Istituti nazionali o appartenenti alla nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025
