Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 116 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Il Regno d'Italia riconosce che il principio dell'autonomia nazionale deve essere applicato al Regno del Siam, in tutto cio' che concerne l'ammontare dei dazi sulle importazioni e esportazioni di merci, nonche' i drawbacks, i diritti di transito, e qualsiasi altra tassa e imposta; e, subordinatamente alla condizione dell'eguaglianza di trattamento con le altre nazioni sotto questi riguardi, l'Italia conviene di consentire che il Siam fissi nella sua tariffa dazi piu' alti di quelli stabiliti dai Trattati esistenti, con l'ulteriore condizione tuttavia che tutte le altre nazioni, che avrebbero diritto di reclamare al trattamento di una tariffa speciale nel Siam, abbiano aderito a tale aumento liberamente e senza pretendere qualsiasi beneficio o privilegio a titolo di compenso.aggiunto: Trattato-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art12 · fonte del testo