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[1]Le Alte Parti contraenti convengono di non ostacolare il loro commercio reciproco coll'imporre divieti o restrizioni alle importazioni, esportazioni o al transito di qualsiasi merce, salvo le seguenti eccezioni e sempreche' esse siano applicate contemporaneamente e con le stesse modalita' a tutte le nazioni od a quelle che si trovino nelle identiche condizioni:

[2]1° Divieti o restrizioni relativi alle armi, munizioni e materiali da guerra;

[3]2° Divieti o restrizioni, imposti per ragioni di sicurezza pubblica o per ragioni di salute pubblica;

[4]3° Divieti o restrizioni riguardanti articoli, che sono o potranno in futuro essere oggetto di monopolio di Stato;

[5]4° Divieti o restrizioni relativi alla protezione degli animali o delle piante contro le malattie, gli insetti nocivi o i parassiti;

[6]5° Divieti o restrizioni riguardanti articoli della stessa natura di quelli di produzione nazionale e dei quali sia per legge interna proibita o colpita da restrizioni la produzione, la vendita ed il trasporto.

[7]Resta convenuto, tuttavia, che ciascuna Parte avra' il diritto, in via temporanea, qualora circostanze eccezionali dovessero richiederlo e per lo spazio di tempo ritenuto assolutamente necessario, di mantenere e istituire speciali divieti o restrizioni all'importazione e alla esportazione di particolari prodotti.

[8]Nel caso in cui una delle Alte Parti contraenti dovesse adottare nuovi divieti o restrizioni all'importazione ed alla esportazione, resta convenuto che, su richiesta dell'altra Parte, dovra' studiarsi il modo per cui il provvedimento, nella sua applicazione, apporti il minimo danno alle relazioni commerciali fra i due Paesi.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art11 · fonte del testo