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Il Regno d'Italia riconosce che il principio dell'autonomia nazionale deve essere applicato al Regno del Siam, in tutto cio' che concerne l'ammontare dei dazi sulle importazioni e esportazioni di merci, nonche' i drawbacks, i diritti di transito, e qualsiasi altra tassa e imposta; e, subordinatamente alla condizione dell'eguaglianza di trattamento con le altre nazioni sotto questi riguardi, l'Italia conviene di consentire che il Siam fissi nella sua tariffa dazi piu' alti di quelli stabiliti dai Trattati esistenti, con l'ulteriore condizione tuttavia che tutte le altre nazioni, che avrebbero diritto di reclamare al trattamento di una tariffa speciale nel Siam, abbiano aderito a tale aumento liberamente e senza pretendere qualsiasi beneficio o privilegio a titolo di compenso.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art12 · fonte del testo