Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]In quanto all'ammontare, alla garanzia e alla riscossione dei dazi di importazione e di esportazione, compresi le sopratasse, i coefficienti e le maggiorazioni di cui questi diritti sono o potrebbero essere oggetto, come pure rispetto al transito, alla riesportazione, al deposito, alle formalita' doganali e al trasbordo delle merci, ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna di far profittare l'altra di ogni favore o immunita' che una di esse avesse accordati o potesse accordare ad un terzo Paese.

[2]In applicazione di questo principio, i prodotti del suolo e dell'industria del Regno del Siam che saranno importati in Italia, e i prodotti del suolo e dell'industria dell'Italia che saranno importati nel Regno del Siam, destinati sia al consumo, sia al deposito, alla riesportazione o al transito saranno sottoposti allo stesso trattamento e non saranno passibili di diritti ne' piu' elevati ne' diversi di quelli cui siano sottoposti i prodotti della nazione piu' favorita a questo riguardo.

[3]E' inteso che queste disposizioni non si applicano ai favori speciali, attualmente accordati o che potranno essere accordati ulteriormente a Stati limitrofi, per favorire il traffico di frontiera.

[4]Resta inteso inoltre che le disposizioni di questo articolo, in quanto riguardano l'ammontare dei dazi e relativi coefficienti e maggiorazioni, non si riferiscono ai favori che l'una o l'altra Parte contraente gia' concede o possa concedere in avvenire ad un terzo Stato qualsiasi in conseguenza di una unione doganale con esso stipulata, ne' ai vantaggi preferenziali che le due Alte Parti contraenti abbiano accordato o possano accordare in seguito alle loro colonie, protettorati o possedimenti.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art13 · fonte del testo