Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 126 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le navi italiane e siamesi potranno passare da un porto di una delle Alte Parti contraenti in uno o piu' porti della stessa Parte, sia per formare o completare il loro carico con destinazione all'estero, sia per scaricare tutto o parte del loro carico portato dall'estero.
tolto: Le dette navi potranno, conformandosi alle leggi e regolamenti degli Stati rispettivi, conservare a bordo la parte del loro carico proveniente dall'estero, destinata ad un altro porto sia dello stesso Paese, sia di un altro, e riesportarla, senza essere costrette a pagare, per quest'ultima parte del loro carico, alcun diritto di dogana, salvo quelli di sorveglianza, i quali, peraltro, non potranno essere percepiti che nella misura piu' bassa stabilita per le navi nazionali o per quelle della nazione piu' favorita.aggiunto: Trattato-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art18 · fonte del testo