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[1]Le Alte Parti contraenti convengono che, nel caso che una divergenza sorgesse tra di loro, la quale non potesse essere risolta di comune accordo o con ogni mezzo diplomatico, sottometteranno tale divergenza ad uno o piu' arbitri scelti da loro oppure alla Corte permanente internazionale dell'Aja.

[2]Questa Corte avra' giurisdizione sulla vertenza sia per mutuo consenso delle due Parti, sia, in mancanza di consenso, a semplice richiesta di una delle Parti.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art2 · fonte del testo