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Le navi da guerra delle due Alte Parti contraenti potranno entrare, soggiornare ed eseguire riparazioni nei porti e localita' dell'altra, nei quali e' permesso l'accesso delle navi da guerra di una terza nazione qualsiasi. Le navi saranno sottoposte agli stessi regolamenti ed avranno diritto agli stessi onori, vantaggi, privilegi ed esenzioni, che sono accordati attualmente o saranno accordati in futuro a navi da guerra di altre nazioni.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art22 · fonte del testo