Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 133 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Se un bastimento da guerra o mercantile di una delle Alte Parti contraenti fosse arenato o naufragato nelle acque o nei porti dell'altro Paese, la nave, i passeggeri e il carico godranno degli stessi favori ed immunita' che, per legge o regolamento o convenzione, questo Paese concede in casi analoghi a navi nazionali od a quelle della nazione piu' favorita. Saranno accordati al capitano e all'equipaggio aiuti e assistenza nella stessa misura in cui vengono concessi ai nazionali o ai sudditi o cittadini della nazione piu' favorita.
tolto: Le merci, che si potessero salvare da una nave o bastimento arenato o naufragato di una delle Alte Parti contraenti, non saranno soggette a tasse doganali nel territorio dell'altra a meno che non siano vendute per il consumo nel Paese in cui la nave e' naufragata.aggiunto: Trattato-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art20 · fonte del testo