Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 74 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: La nazionalita' delle navi sara' constatata secondo le leggi dello Stato, al quale la nave appartiene, a mezzo dei documenti e patenti che si trovano a bordo, rilasciati dalle autorita' competenti. Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi di ciascuna delle Alte Parti contraenti non potranno cambiare di nazionalita' senza che il venditore abbia ottenuto, preventivamente, il permesso di dismissione della bandiera, rilasciato dalle competenti autorita' dello Stato al quale la nave appartiene.aggiunto: Trattato-art. 21 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art21 · fonte del testo