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[1]Ciascuna delle Alte Parti contraenti avra' facolta' di nominare Consoli generali, Consoli, Vice-consoli e Agenti consolari nelle citta' e nei porti dell'altra nei quali riterra' utile stabilire uffici consolari. Le Alte Parti contraenti si riservano, tuttavia, il diritto di designare le localita' che riterranno conveniente escludere dall'applicazione di questa disposizione purche' queste limitazioni siano applicate ugualmente a tutti gli altri Paesi.

[2]Tuttavia i suddetti Consoli generali, Consoli, Vice-consoli e Agenti consolari entreranno nelle loro funzioni, soltanto dopo che avranno ricevuto il gradimento del Governo del Paese ove sono stati inviati. Questo dovra' munirli, senza ritardo e senza spese, di un exequatur, che assicuri il libero esercizio delle loro funzioni.

[3]Essi eserciteranno tutti i poteri e funzioni e godranno di tutti gli onori, privilegi, esenzioni ed immunita', che sono generalmente ammessi dal diritto internazionale o che saranno accordati dal suddetto Governo agli ufficiali consolari della nazione piu' favorita.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art23 · fonte del testo