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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari, con la seguente variazione all'art. 3, comma 2°:

[8]«Se prima di raggiungere tale eta' gli orfani beneficati siano stati o debbano essere iscritti ad un corso di studi superiori, ivi compresi quelli delle scuole fasciste di magistero per l'educazione fisica, il godimento del beneficio loro conferito potra' essere prorogato fino al compimento del corso medesimo, ma in nessun caso oltre il 23° anno di eta'. Tale proroga e' subordinata al profitto che essi dimostrano di ritrarre dagli studi».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a San Rossore, addi' 14 giugno 1928 - Anno VI

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Fedele - Volpi.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 16 luglio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-06-14;1483~art1 · fonte del testo