Ratifica ed esecuzione dell'accordo NATO sulla comunicazione di informazioni tecniche a scopi di difesa, concluso a Bruxelles il 19 ottobre 1970
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo VIII dell'accordo stesso.
Testo vigente dal 9 maggio 1974
