[1]Articolo VI.

[2]1. Nessuna disposizione del presente accordo impedira' ai Governi parti di detto accordo di continuare ad applicare gli accordi esistenti, ne' vietera' loro di concludere tra loro altri accordi in tal senso. 2. Nessuna disposizione del presente accordo dovra' essere interpretata come recante pregiudizio alle disposizioni dell'accordo NATO per la reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni riguardanti la difesa oggetto di domande di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-03-11;149~artvi · fonte su Normattiva