[1]Articolo V.

[2]1. Nessuna delle disposizioni del presente accordo dovra' essere interpretata come recante pregiudizio agli impegni assunti in materia di sicurezza dai Governi parti di detto accordo. 2. Ogni destinatario da' a tutte le informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta', che sono state messe a sua disposizione in virtu' del presente accordo, almeno la stessa classificazione di sicurezza assegnata a tali informazioni dal Governo o Organismo d'origine.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-03-11;149~artv · fonte su Normattiva