[1]Articolo III
[2]Il Governo richiesto di salvaguardare il segreto di una invenzione, in conformita' delle disposizioni dell'articolo I, ha il diritto di esigere da parte del depositante della domanda di brevetto una rinuncia ad ogni azione di indennizzo nei suoi confronti, basata sul solo fatto della imposizione del segreto sull'invenzione, quale condizione preliminare per l'applicazione della suddetta salvaguardia.
Testo vigente dal 10 aprile 1974
