[1]Articolo IV
[2]Le misure di segretezza imposte ai sensi dell'articolo 1 sono tolte unicamente a richiesta del Governo di origine. Tale Governo comunica agli altri Governi interessati con preavviso di sei settimane l'intenzione di togliere tali misure. Il Governo d'origine terra' conto, nella misura del possibile e avuto riguardo alla sicurezza dell'organizzazione del trattato del Nord Atlantico, delle osservazioni fatte dagli altri Governi durante il suddetto periodo di sei settimane.
Testo vigente dal 10 aprile 1974
