ARTICOLO IX Allo scopo di studiare e proporre misure idonee alla concretizzazione del presente Accordo, gli organi di turismo di entrambe le Parti effettueranno, tramite i canali diplomatici, consultazioni e scambi periodici di informazioni, in modo da mantenersi reciprocamente informate sui progressi realizzati. Potranno essere creati, quando necessari, gruppi di lavoro per l'esame di argomenti di mutuo interesse.
Testo vigente dal 29 aprile 1995
