ARTICOLO IX Allo scopo di studiare e proporre misure idonee alla concretizzazione del presente Accordo, gli organi di turismo di entrambe le Parti effettueranno, tramite i canali diplomatici, consultazioni e scambi periodici di informazioni, in modo da mantenersi reciprocamente informate sui progressi realizzati. Potranno essere creati, quando necessari, gruppi di lavoro per l'esame di argomenti di mutuo interesse.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;149~accordo-artix · fonte su Normattiva