ARTICOLO IX ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO 1. Le Parti agiranno in base alle disposizioni dell'Organizzazione Mondiale del Turismo per sviluppare e dare impulso all'adozione di modelli uniformi e di procedure raccomandate che, essendo applicabili dai Governi, siano utili a stimolare il turismo.
Testo vigente dal 29 aprile 1995
