ARTICOLO IX ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO 1. Le Parti agiranno in base alle disposizioni dell'Organizzazione Mondiale del Turismo per sviluppare e dare impulso all'adozione di modelli uniformi e di procedure raccomandate che, essendo applicabili dai Governi, siano utili a stimolare il turismo.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;150~accordo-artix · fonte su Normattiva