ARTICOLO X CONSULTAZIONI Al fine di seguire l'applicazione del presente Accordo, nonche' per la promozione e la valutazione dei suoi risultati, le Parti creeranno un gruppo di lavoro composto, da Parte italiana da rappresentanti del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, del Ministero degli Affari Esteri, dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) e di altre Amministrazioni ed Enti che potranno di volta in volta essere necessari e, da Parte messicana dai rappresentanti della Segreteria del turismo, del Fondo Nazionale per lo Sviluppo Turistico (FONATUR), e di altre Istituzioni che potranno essere necessarie. A tale gruppo di lavoro potranno essere invitati membri del settore turistico privato al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo stesso. Il gruppo di lavoro si riunira' alternativamente in Messico e in Italia, con la frequenza stabilita dal Gruppo stesso al fine di valutare i risultati delle attivita' svolte nel quadro del presente Accordo.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;150~accordo-artx · fonte su Normattiva