ARTICOLO IX Le Parti contraenti studieranno la possibilita' di offrire borse di studio, secondo piani da concordarsi, presso istituti di istruzione superiore e media a carattere turistico, in modo da favorire la formazione di tecnici e di personale specializzato di settore.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;148~accordo-artix · fonte su Normattiva