Le Parti contraenti favoriranno la costituzione, il funzionamento e lo sviluppo nel proprio territorio di Istituzioni culturali ed educative dell'altro Paese. In particolare, le Parti contraenti si impegnano a prendere in esame la situazione degli Istituti scolastici dell'altro Paese funzionanti nel proprio territorio, e del relativo personale, al fine di pervenire ad un Accordo speciale.

Testo vigente dal 23 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;149~accordo-art4 · fonte su Normattiva