Le Parti Contraenti favoriranno reciprocamente sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', l'attivita' di Istituzioni culturali dell'altra Parte quale Istituti di cultura, Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche. Tali Istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.

Testo vigente dal 2 maggio 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-04-23;94~accordo-art5 · fonte su Normattiva