Art. 9 (Accordo) — Istituzioni scolastiche
Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio la attivita' delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte e del personale ad esse destinato. Le Parti s'impegnano ad assicurare l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione al materiale didattico e di studio, necessario al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Testo vigente dal 23 gennaio 2004
