Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio la attivita' delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte e del personale ad esse destinato. Le Parti s'impegnano ad assicurare l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione al materiale didattico e di studio, necessario al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Testo vigente dal 23 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;11~accordo-art9 · fonte su Normattiva