Le due parti favoriranno la reciproca diffusione delle rispettive culture nell'insegnamento a livello scolastico ed universitario, al fine di fornire una corretta visione della storia e della vita politica e sociale di ciascuno dei due Paesi. Inoltre le due Parti promuoveranno l'organizzazione di manifestazioni della cultura dell'altra Parte, come mezzo per contribuire ad una migliore conoscenza dei rispettivi Popoli.

Testo vigente dal 23 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;149~accordo-art6 · fonte su Normattiva