Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel campo degli scambi culturali ed artistici al fine di una migliore reciproca conoscenza e dell'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse promuoveranno, in particolare modo: 1. l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni nei seguenti settori: letteratura, arti plastiche, architettura,, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura; 2. l'organizzazione di incontri, sessioni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche; 3. la traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, in particolar modo di scienze umane e sociali.
Testo vigente dal 23 agosto 2007
