1. Le Parti si adoperano per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma del presente accordo. 2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 36: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 36. 3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e in base alle disposizioni dell'articolo 42, il governo della Repubblica di Uzbekistan informa la Comunita' della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' nella Repubblica di Uzbekistan di sedi secondarie e controllate di societa' comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma del presente accordo. La Comunita' puo' chiedere alla Repubblica di Uzbekistan di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito.- 4. Qualora l'introduzione nella Repubblica di Uzbekistan di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attivita' delle controllate e sedi secondarie di societa' comunitarie stabilite nella Repubblica di Uzbekistan piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma del presente accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e sedi secondarie gia' stabilite nella Repubblica di Uzbekistan al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.

Testo vigente dal 15 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149~art28 · fonte su Normattiva