1. Le Parti si adoperano per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle loro societa' piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. 2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 34: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 34. 3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 40, il Governo della Repubblica di Tagikistan informa la Comunita' della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' nel Tagikistan di filiali e di controllate di societa' comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunita' puo' chiedere alla Repubblica di Tagikistan di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito. 4. Qualora l'introduzione nella Repubblica di Tagikistan di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attivita' delle controllate e delle filiali di societa' comunitarie stabilite nella Repubblica di Tagikistan piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma del presente accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e alle filiali gia' stabilite nella Repubblica di Tagikistan al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
