1. Le Parti si adoperano per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. 2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 35: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 35. 3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e in base alle disposizioni dell'articolo 41, il Governo del Turkmenistan informa la Comunita' della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' nel Turkmenistan di sedi secondarie e di controllate di societa' comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunita' puo' chiedere al Turkmenistan di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito. 4. Qualora l'introduzione nel Turkmenistan di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attivita' delle controllate e delle sedi secondarie di societa' comunitarie stabilite nel Turkmenistan piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma del presente accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e alle sedi secondarie gia' stabilite nel Turkmenistan al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.
Testo vigente dal 22 novembre 2003
