Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003
Art. 6 (Accordo) — Conservazione del Patrimonio Culturale
Le due Parti contraenti promuoveranno:
- a)una stretta cooperazione nei settori dei musei e degli scavi archeologici, del restauro e della conservazione dei monumenti e dei reperti storici, nonche' nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, documenti ed altri oggetti di valore storico, anche nel quadro delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalle due Parti.
- b)le attivita' delle missioni archeologiche nel territorio dell'altra Parte in conformita' alle leggi e ai regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi;
- c)la collaborazione nel campo della tutela e del recupero dei beni ambientali e della gestione del paesaggio culturale e dei parchi archeologici, con particolare riguardo allo sviluppo turistico integrato delle aree di intervento;
- d)lo scambio d'informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni;
- e)iniziative di formazione specialistica. Esse incoraggeranno la pubblicazione di studi e lavori in tali campi nell'interesse dei due Paesi e promuoveranno con apposite iniziative la conoscenza delle attivita' svolte dalle missioni archeologiche. Ciascuna delle due Parti assicurera' l'esenzione da imposte doganali e da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di materiale offerto in dono dall'altra Parte Contraente per l'attuazione delle attivita' previste dal presente articolo.
Testo vigente dal 22 dicembre 2005
