virtu' del presente Accordo la cooperazione scientifica e tecnica potra' essere attuata nelle seguenti forme:
- a)scambio di docenti e di personale tecnico - scientifico;
- b)scambio di documentazione ed informazioni tecnologico - scientifche;
- c)organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed altre marifestazioni a carattere scientifico e tecnologico; d) realizzazione di corsi di formazione e di specializzazione nel settore tecnologico-scientifico presso istituzioni italiane;
- e)borse di studio per la formazione nel campo della scienza e della tecnologia a livello tecnico amministrativo, universitario e post-universitario;
- f)realizzazione di progetti di ricerca e formazione congiunti;
- g)assistenza alla messa in opera di centri, laboratori e gruppi di ricerca;
- h)ogni altra forma di cooperazione si verra' concordata in seguito dalle Parti.
Testo vigente dal 27 giugno 2003
