DI NUOVI MEMBRI 1. L'ammissione di nuovi Membri nella Societa' sara' subordinata all'approvazione unanime del Consiglio. L'approvazione e' considerata implicita nel caso di ammissione di un nuovo Membro di una medesima Parte Contraente. 2. L'ammissione di un nuovo Membro e' subordinata all'adesione alla Convenzione da parte del relativo Governo o gruppi di Governi. Un nuovo Membro acquistera' le quote degli attuali Membri.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15~allegato-1-statuto-art20 · fonte su Normattiva