Al fine di favorire la conoscenza delle rispettive letterature, ciascuna Parte promuovera' l'edizione, la coedizione e la traduzione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Paese e stimolera' le istituzioni pubbliche e private, specialmente le associazioni, di scrittori e artisti, nonche' gli Enti promotori di pubblicazioni, affinche' inviino le proprie pubblicazioni di qualunque tipo, alle biblioteche nazionali dell'altro Paese.
Testo vigente dal 20 febbraio 2001
