[1]Articolo IV.
[2]L'articolo 7 e' cosi' modificato: - Le prove orali comprendono: - col coefficiente 1,5: un'interrogazione nella lingua materna; - col coefficiente 1,5: un'interrogazione nella seconda lingua; - col coefficiente 1,5: un'interrogazione di storia, o di geografia. La scelta tra queste due materie e' fatta mediante estrazione a sorte prima dell'inizio delle prove finali; - col coefficiente 1,5: un'interrogazione su una materia di carattere scientifico che non e' stata oggetto delle prove scritte".
Testo vigente dal 5 maggio 1983
