[1]Articolo IV.

[2]L'articolo 7 e' cosi' modificato: - Le prove orali comprendono: - col coefficiente 1,5: un'interrogazione nella lingua materna; - col coefficiente 1,5: un'interrogazione nella seconda lingua; - col coefficiente 1,5: un'interrogazione di storia, o di geografia. La scelta tra queste due materie e' fatta mediante estrazione a sorte prima dell'inizio delle prove finali; - col coefficiente 1,5: un'interrogazione su una materia di carattere scientifico che non e' stata oggetto delle prove scritte".

Testo vigente dal 5 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-21;150~artiv · fonte su Normattiva