[1]ARTICOLO VIII.
[2]L'articolo 17 e' cosi' modificato: "Ciascun membro della Commissione esaminatrice, incaricato di correggere le prove scritte o di interrogare alle prove orali, da' un voto ad ogni prova. Dopo la deliberazione, si ottiene il voto finale per le singole prove procedendo alla media aritmetica dei voti dati. I voti cosi' assegnati sono trasmessi al Presidente della Commissione esaminatrice".
Testo vigente dal 5 maggio 1983
