[1]Articolo V.

[2]L'articolo 8 e' cosi' modificato: "a) Alla Commissione esaminatrice e' sottoposta per ciascun allievo una distinta dei voti da lui riportati per materia nel corso dell'ultimo anno di studi. Anche le copie delle prove trimestrali sono tenute a sua disposizione.

  • b)Il voto preliminare, che risulta da due elementi di pari importanza:
  • 1)i voti di classe;
  • 2)i voti delle prove trimestrali e' ripreso per due quinti nella media finale. 1. Il voto di classe e' fissato per ogni disciplina sulla base:
  • a)dell'attivita' orale e scritta dell'alunno in classe;
  • b)del lavoro e dei progressi dell'alunno. Si terra' conto anche dei compiti fatti a casa. 2. Il voto delle prove trimestrali e' stabilito sulla base di componimenti scritti e di prove parziali, scritte od orali, su argomenti rientranti in uno o due periodi di corso. I componimenti scritti, di numero ridotto, che si svolgono nel secondo trimestre, vengono armonizzati per quanto e' possibile in ogni singola scuola. Per le discipline che non sono oggetto di componimenti tradizionali vengono sostenute prove parziali nel corso dei tre trimestri dell'ultimo anno.

[3]Tabella dei componimenti scritti del secondo trimestre:

[4]Serie Materie I (LG) Lingua materna, filosofia, prima lingua straniera e matematica. II (LL) Lingua materna, filosofia, seconda lingua straniera e matematica. III (LM) Lingua materna, filosofia, latino, prima lingua straniera. IV (Mod.) Lingua materna, filosofia, prima lingua straniera e chimica. V (Sc. ec.) Lingua materna, filosofia, prima lingua straniera e sociologia".

Testo vigente dal 5 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-21;150~artv · fonte su Normattiva