[1]Articolo VI.

[2]L'articolo 9 e' cosi' modificato: "1) Fanno parte della Commissione esaminatrice: - il Presidente, i vicepresidenti; - esaminatori venuti dagli Stati membri, designati dal Consiglio superiore; - il Direttore della scuola; - i professori dell'ultimo anno che insegnano le discipline previste agli articoli 6 e 7 di cui sopra.

  • 2)Tutti questi costituiscono la Commissione esaminatrice unica per le varie sezioni linguistiche e di studi del ciclo medio.
  • 3)In linea di principio, almeno due membri di ciascuna delle Parti contraenti sono membri della Commissione esaminatrice.
  • 4)I membri della Commissione esaminatrice, che non fanno parte del personale delle Scuole europee, sono scelti in base alle loro competenze particolari in una o piu' delle materie che sono oggetto delle prove scritte ed orali. Essi devono soddisfare le condizioni richieste nel loro paese d'origine per essere nominati membri di Commissioni esaminatrici equivalenti. Devono inoltre conoscere almeno due delle lingue insegnate nelle Scuole europee.
  • 5)La presidenza della Commissione esaminatrice e' assunta da un professore di insegnamento superiore designato dal Consiglio superiore su proposta delle autorita' competenti del paese cui spetta la presidenza di turno. Gli ispettori, che rappresentano i singoli paesi nel Consiglio d'ispezione del ciclo medio, assistono il Presidente in qualita' di vicepresidenti. In caso di impedimento del Presidente, uno dei vicepresidenti assicura la presidenza".

Testo vigente dal 5 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-21;150~artvi · fonte su Normattiva