[1]ARTICOLO VII.

[2]L'articolo 10 e' cosi' modificato: "Ciascuna delle prove scritte e' sottoposta a due correttori. Le copie, anonime, sono corrette dal professore della classe e da un correttore esterno. All'armonizzazione dei voti provvede il Presidente della Commissione esaminatrice o i vicepresidenti. Le prove orali dei candidati si svolgono dinanzi a due esaminatori: un esaminatore esterno e il professore del candidato. Dopo la scelta dell'argomento deve essere lasciato al candidato un adeguato lasso di tempo per prepararsi".

Testo vigente dal 5 maggio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-03-21;150~artvii · fonte su Normattiva