[1]ARTICOLO VII.
[2]L'articolo 10 e' cosi' modificato: "Ciascuna delle prove scritte e' sottoposta a due correttori. Le copie, anonime, sono corrette dal professore della classe e da un correttore esterno. All'armonizzazione dei voti provvede il Presidente della Commissione esaminatrice o i vicepresidenti. Le prove orali dei candidati si svolgono dinanzi a due esaminatori: un esaminatore esterno e il professore del candidato. Dopo la scelta dell'argomento deve essere lasciato al candidato un adeguato lasso di tempo per prepararsi".
Testo vigente dal 5 maggio 1983
