ACCORDO DI COOPERAZIONE TURISTICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani (qui di seguito denominati "Le Parti "). CONSIDERANDO i legami di amicizia gia' esistenti fra di essi; CONVINTI dell'importanza che puo' avere lo sviluppo delle relazioni turistiche, sia per le rispettive economie che per una maggiore e profonda conoscenza fra i due popoli; CONSAPEVOLI che il turismo, in ragione della sua dinamica socio-culturale ed economica costituisce un eccellente strumento per promuovere lo sviluppo economico, la comprensione, la volonta' di rafforzare le relazioni fra i popoli; DESIDERANDO intraprendere una stretta collaborazione nel settore del turismo e fare in modo che dalla stessa derivi il maggior beneficio possibile; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I UFFICI TURISTICI In conformita' alla legislazione interna, ciascuna delle Parti potra' istituire e mantenere uffici di rappresentanza nel territorio dell'altra Parte, con il compito di promuovere l'interscambio turistico, con esclusione di qualsiasi attivita' a carattere commerciale. Entrambe le Parti si adopereranno per facilitare la creazione e il funzionamento di detti uffici.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;150~accordo-arti · fonte su Normattiva