[1]Doppia incriminazione

[2]1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando i fatti per il quale si richiede non costituiscono reato nello Stato Richiesto. 2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata solo se il fatto per cui si procede e' previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;150~art2 · fonte su Normattiva