[1]Doppia Incriminazione

[2]1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto e laddove cio' non sia vietato dalla sua legislazione nazionale. 2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata solo se il fatto per cui si procede e' previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.

Testo vigente dal 28 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-04;55~art2 · fonte su Normattiva