[1]Scambio di informazioni sui procedimenti penali
[2]Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente, ai fini del procedimento penale per il quale e' formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato Richiedente.
Testo vigente dal 19 dicembre 2019
