[1]Spese

[2]1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. 2. Tuttavia, sono a carico dello Stato Richiedente:

  • a)le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all'articolo 6 paragrafo 3;
  • b)le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'articolo 10, nella misura in cui lo Stato Richiedente puo' sostenerle, previa informazione alla persona citata; in caso contrario, le spese sono a carico della persona citata;
  • c)le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'articolo 12;
  • d)le spese per le finalita' di cui all'articolo 13;
  • e)le spese e gli onorari spettanti ai periti. 3. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;150~art25 · fonte su Normattiva