[1]Assunzione probatoria nello Stato Richiedente

[2]1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'autorita' competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere qualsiasi tipo di dichiarazioni ovvero di compiere altre attivita' processuali. Lo Stato Richiesto informa nel piu' breve tempo possibile lo Stato Richiedente della disponibilita' di tale persona. 2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'autorita' del territorio dello Stato Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;150~art10 · fonte su Normattiva