[1]ACCORDO tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con Annesso e scambi di Note (Roma, 16 luglio 1959)
[2]ACCORDO FRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO INDIANO RELATIVO AI SERVIZI AEREI
[3]Il Governo italiano ed il Governo Indiano d'ora in poi indicati come le "Parti Contraenti". Desiderando concludere un Accordo per istituire e regolare servizi aerei fra i rispettivi territori e al di la di essi. Hanno convenuto quanto segue:
[4]Articolo I
[5]Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:
- a)il termine "la Convenzione" significa la Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
- b)il termine "Autorita' Aeronautiche" significa, nel caso dell'India, il Direttore Generale dell'Aviazione Civile, e, nel caso dell'Italia, il Ministero della Difesa-Aeronautica (Direzione dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo) o ogni persona o Ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente assolte da tale Direttore Generale o da tale Ministero;
- c)il termine "impresa designata" significa un'impresa di trasporto aereo che una Parte Contraente abbia designato, per mezzo delle sue Autorita' Aeronautiche e con notifica scritta, alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, in conformita' dell'articolo IV del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica;
- d)i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "impresa" e "scalo per scopi non di traffico" hanno rispettivamente il significato ad essi attributo negli articoli 2 e 96 della Convenzione.
Testo vigente dal 31 gennaio 1962
